E' stato pubblicato il bando di Concorso per l’ammissione di 671 allievi marescialli come Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
In fase di presentazione della domanda sarà possibile esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- età compresa tra 17 e 25 anni;
- diploma di maturità (anche conseguito al termine dell’A.S. 2021/2022);
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
- non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
- essere in possesso di condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Amiate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento militare;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
23/02/2022
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